LO STATUTO a Tango Bergamo El Ultimo Tren

Denominazione – Sede

Art. 1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, in Bergamo, la cui sede sociale e legale, alla presentazione dell’attuale statuto trovasi presso il Dopolavoro Ferroviario in Piazzale Marconi, 12 – Bergamo, un’Associazione Culturale avente la seguente denominazione:

“TANGO BERGAMO EL ULTIMO TREN”

Scopo – Oggetto

Art.2- L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e di socializzazione per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. E’ vietato, pertanto, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.3- L’Associazione ha per oggetto l’esercizio di attività culturali ed in particolare la promozione, la diffusione e lo svolgimento del tango argentino in tutte le sue espressioni artistiche e culturali: poesia, musica, danza, nonché teatro, cinema, viaggi, sport, scuola educazione della gestualità, ascolto, stage, seminari, conferenze, mostre, concerti ed opere d’arte ed incontri enogastronomici con somministrazione di cibi e bevande.

L’Associazione si avvarrà, prevalentemente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti. Per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, l’Associazione potrà comunque avvalersi anche della collaborazione e della partecipazione di persone non associate o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo. Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione potrà, inoltre, cooperare e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, società, comitati e entità culturali, anche di paesi esteri e potrà anche associarsi con i medesimi. L’Associazione potrà organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari, concerti, stage ed altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma; promuovere l’attività artistica in ogni sua forma ed espressione; intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. E’ interesse dell’Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con Enti e Associazioni al fine di poter realizzare nel miglior modo possibile lo scopo sociale.

Soci

Art.4- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che partecipano alle attività sociali. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Art.5- Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni del mancato accoglimento. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art.6- La qualità di socio comporta il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per ogni altra deliberazione di competenza dell’Assemblea; comporta altresì l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e l’obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente statuto, saranno adottate dagli organi direttivi; comporta, inoltre, il pagamento del contributo associativo.

Art.7- I soci sono tenuti a versare il contributo associativo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e che, in ogni caso, non potrà mai essere restituito. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso – Esclusione

Art.8- La qualità di socio si perde per recesso, esclusione oppure a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;

3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

4. che venga meno ai principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività associativa ed in qualsivoglia esternazione pubblica che sia lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione;

5. Che in qualunque modo arrechi danni gravi all’Associazione.

Art.9- Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata A/R ad eccezione del caso previsto al punto 2) del precedente art.8.

Il socio interessato del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per richiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento; ovvero a seguito della delibera del”Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche – Fondo comune

Art.10- L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni attinenti le finalità statutarie;
3. Eredità, donazioni e legati;
4. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
5. Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.

Il fondo comune, che può altresì comprendere beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, nonché gli avanzi di gestione degli esercizi pregressi, non è in alcun modo ripartibile tra i soci, né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Esercizio sociale

Art.11- L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Organi dell’Associazione

Art.12- Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente

Assemblea dei soci

Art.13- L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e con l’osservanza degli altri doveri imposti dalla legge e dallo Statuto. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria: L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno (entro il 30 aprile) per l’approvazione del rendiconto economico. Essa procede, altresì, all’elezione, fra i soci, dei membri del Consiglio Direttivo ad ogni scadenza del loro mandato.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

All’Assemblea straordinaria competono i seguenti poteri:

– deliberare le modifiche al presente Statuto;
– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Ogni associato maggiorenne dispone di un voto: per coloro che sono impediti è ammessa la delega ad altro socio il quale non potrà essere portatore di più di una delega.

Art.14- L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli aderenti o da almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale, ovvero ove si svolgono le attività associative oppure con ogni altro mezzo di comunicazione – telefonico, telegrafico, telematico, ovvero attraverso il sito web dell’Associazione – utile ad informare il socio almeno otto giorni prima dell’adunanza con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario dell’adunanza stessa.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 15- L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina essa stessa il suo presidente.

Il presidente dell’Assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene, uno o due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, regolamentare il diritto di intervento da parte degli aderenti.

Egli dovrà inoltre verificare la eleggibilità dei candidati alle cariche sociali.

Consiglio Direttivo

Art.16- L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque o sette membri scelti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Esso determina l’ammontare della quota del contributo associativo annuale e le modalità per il versamento secondo le necessità dell’Associazione, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:
a) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dell’Associazione;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
d) esaminare e studiare tutti i problemi riguardanti l’Associazione;
e) redigere il rendiconto economico e finanziario;
f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
g) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
h) segnalare e nominare i rappresentanti dell’Associazione in seno a qualsiasi altra Associazione;
i) esercitare in casi d’urgenza i poteri dell’Assemblea.
l) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateale di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale e legale nell’ambito del territorio nazionale. Al fine di una migliore e più razionale gestione operativa il Consiglio Direttivo ha inoltre potere insindacabile di redigere regolamenti interni, nonché di apportarvi successive modifiche.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per proposta di uno o più consiglieri, esperti esterni in settori interessanti l’attività dell’Associazione. Essi hanno solo voto consultivo.

Art.17- Il Consiglio Direttivo è convocato, con preavviso di almeno tre giorni, tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, e comunque una volta l’anno per deliberare in ordine alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario, alle quote sociali ed alle domande di adesione.

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell’Associazione o in altro luogo che sarà comunicato nell’avviso di convocazione, avviso che potrà anche essere telegrafico, telefonico, telematico.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea prese in conformità con il presente statuto impegnano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

In caso di dimissioni o impedimento di un membro, esso viene sostituito dal primo dei non eletti.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso di spese documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Presidente

Art.18- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione; dura in carica due anni ed è rieleggibile: al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal consigliere con maggiore anzianità associativa e, a parità di anzianità, al consigliere con maggiore età anagrafica. In caso di dimissioni spetta a tale consigliere anziano convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo presidente.

Scioglimento

Art.19- In caso di scioglimento dell’Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano le stesse finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662.

Norma Finale

Art.20- Il socio, o qualunque altra persona che partecipi alle attività previste da questo statuto, deve prendere piena conoscenza delle attività cui partecipa. Nessuna responsabilità in proposito può essere in ogni caso addebitata all’Associazione o a chi per essa abbia organizzato la suddetta attività. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia.